Art. 14.

      1. All'articolo 15 della legge sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Fondi speciali di ambito territoriale regionale»;

          b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

      «2. Gli enti di cui al comma 1, in sede di approvazione dei bilanci consuntivi, ripartiscono le somme:

          a) nella misura del 50 per cento in favore del fondo speciale di cui all'articolo 15-bis, costituito presso l'ambito territoriale regionale in cui gli enti hanno sede legale;

          b) nella misura del 30 per cento in favore di uno o più fondi speciali, scelti liberamente dai suddetti enti;

          c) nella misura del 20 per cento in favore della costituzione di un fondo perequativo nazionale istituito presso il Ministero della solidarietà sociale, finalizzato ad integrare i fondi speciali costituiti presso ciascun ambito territoriale regionale, destinatari di accantonamenti di minore entità effettuati ai sensi delle lettere a) e b).

      3. Con proprio decreto, sentito l'Osservatorio e l'Associazione delle casse di risparmio italiane, il Ministro della solidarietà sociale stabilisce annualmente la ripartizione del fondo perequativo di cui al comma 2, lettera c), fra i fondi speciali costituiti nell'ambito territoriale regionale, tenuto conto, fra l'altro, della dotazione

 

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dei fondi costituiti nell'ambito territoriale regionale, della popolazione residente e del numero di organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di ciascuna regione».